Condizioni generali di vendita

Vitibot > Condizioni generali di vendita

Condizioni generali di vendita

1. GENERALITÀ

I prezzi e le informazioni riportate sul sito web della società, insieme ai cataloghi, i prospetti e le tariffe, sono mostrati a titolo puramente indicativo, in quanto il venditore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica alle disposizioni, alla forma, alle dimensioni o ai materiali dei suoi apparecchi, macchine ed elementi delle stesse, le cui incisioni e descrizioni figurano sui suoi stampati e supporti digitali a titolo pubblicitario. La fornitura comprende esattamente ed unicamente il materiale specificato nel preventivo e l’accettazione delle offerte implica anche l’adesione alle presenti condizioni. Il contratto di vendita, anche in caso di preventivo o di offerta preliminare, viene perfezionato solo con riserva di accettazione, espressa da parte del venditore dell’ordine e dell’acquirente. I pesi dati al preventivo o al mercato sono solo indicativi; in nessun caso possono essere causa di reclami o di riduzioni di prezzo nel momento in cui il materiale viene venduto a forfait. Nel caso, in seguito all’ordinazione il venditore fornisce, per ciascun apparecchio ed esclusi i disegni d’esecuzione, i disegni d’installazione o di fondazione. Per quanto riguarda le forniture aggiuntive, i prezzi e i nuovi termini vengono discussi specificamente tra il costruttore ed il cliente. In nessun caso le condizioni per le forniture supplementari possono pregiudicare quelle dell’ordinazione principale.

2. STUDI E PROGETTI

I progetti, gli studi e i documenti di qualsiasi natura, consegnati o inviati dal venditore, restano sempre di sua completa proprietà e devono essere restituiti su sua richiesta. Questi ultimi verranno forniti gratuitamente se vengono seguiti dall’ordine di cui sono oggetto; in caso contrario, è responsabilità del venditore rimborsare le tue spese di studio e di viaggio. Il venditore conserva integralmente la proprietà intellettuale dei suoi progetti, studi e documenti, i quali non possono essere comunicati o eseguiti senza la sua autorizzazione scritta.

3. CONSEGNA E PREZZI

Salvo disposizioni contrarie, la consegna si considera effettuata negli stabilimenti o nei negozi del venditore. I prezzi si intendono al netto delle tasse per materiale in fabbrica o nel negozio del venditore. La consegna viene effettuata mediante consegna diretta al cliente, tramite semplice avviso di messa a disposizione, mediante consegna negli stabilimenti, o nei magazzini del venditore ad uno speditore o vettore designato dal cliente o, in mancanza di tale designazione, scelto dal venditore. Il principio della consegna nelle fabbriche o nei negozi del venditore non può essere oggetto di deroga per via di indicazioni quali: rimessa franco in stazione, in banchina, a domicilio o rimborso spese di trasporto totali o parziali. Se la spedizione viene ritardata per qualsiasi motivo, indipendentemente dalla volontà del venditore, e quest’ultimo acconsente, il materiale viene immagazzinato e nel caso posto in movimento a spese e rischio dell’acquirente ma il venditore declina al riguardo ogni responsabilità successiva. Tali disposizioni non modificano gli obblighi di pagamento della fornitura e non costituiscono novità. I termini di consegna decorrono dalla data più tarda tra le seguenti: quella dell’avviso di ricevimento dell’ordine, quelle in cui sono pervenute al venditore le informazioni, l’acconto o le forniture che l’acquirente si era impegnato a consegnare. I ritardi non possono in nessun caso giustificare l’annullamento dell’ordine. In caso di ritardo nella consegna rispetto ai termini contrattuali, se degli accordi speciali stipulano le penalità, queste non possono in nessun caso superare il 5% del valore in officina o in negozio del materiale la cui consegna è in ritardo. Potrà essere applicata una penale solo se il ritardo proviene dal venditore e se ha causato un danno reale e constata contraddittorio. La stessa non potrà essere applicata se l’acquirente non ha avvertito per iscritto il venditore al momento dell’ordine e confermato, al momento previsto per la consegna, la sua intenzione di applicare tale penalità. Il venditore è libero, in pieno diritto, da ogni impegno relativo ai termini di consegna se le condizioni di pagamento non sono state osservate dall’acquirente, in presenza di un caso di forza maggiore o di eventi quali: lock-out, scioperi, epidemie, guerre, requisizioni, incendi, inondazioni, incidenti d’attrezzatura, scarti di pezzi importanti nel corso della fabbricazione, interruzione o ritardo nei trasporti o qualsiasi altra causa che comporti una disoccupazione totale o parziale per il venditore o i suoi fornitori. Il venditore informerà tempestivamente l’acquirente di casi o eventi di questo tipo. I pagamenti delle forniture non possono essere differiti o modificati a causa di penali.

4. IMBALLAGGI

Gli imballaggi sono sempre a carico del cliente e non sono ripresi dal venditore, salvo disposizioni contrarie. In mancanza di indicazioni particolari al riguardo, l’imballaggio viene preparato dal venditore il quale agisce nel miglior interesse del cliente.

5. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

L’avviso di ricezione dell’ordine del venditore e, in caso di mancanza, la sua proposta commerciale determina le condizioni di pagamento. In mancanza di accordi tra le parti, i lavori di riparazione e manutenzione, nonché le forniture supplementari o fornite in fase di montaggio, vengono fatturati mensilmente e pagabili in contanti, netti e senza sconto. La fattura indica la data in cui deve avvenire il pagamento; i pagamenti vengono intestati al domicilio del venditore. Conformemente all’articolo L.441-6 del codice di commercio, qualsiasi ritardo di pagamento rispetto alle date contrattuali, dà diritto ad una penalità di mora, calcolata applicando alle somme ancora dovute un tasso d’interesse pari a 3 volte il tasso d’interesse legale, senza che tale penalità pregiudichi l’esigibilità del debito. Le date di pagamento concordate non possono essere differite per nessun motivo, nemmeno in caso di controversia. In caso di vendita, cessione, rimessa in pegno o conferimento in società dell’avviamento o del materiale dell’acquirente, come pure nel caso in cui uno dei pagamenti o l’accettazione di una delle cambiali non siano effettuati alla data, le somme dovute diventano immediatamente esigibili, indipendentemente dalle condizioni precedentemente concordate.

6. RISERVA DI PROPRIETÁ

Il venditore conserva la proprietà dei beni venduti fino all’effettivo pagamento dell’intero prezzo in capitale e accessori. Il mancato rispetto di una qualsiasi delle scadenze può portare alla rivendicazione di tali beni. Tuttavia, l’acquirente si assume, a decorrere dalla consegna, ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, i rischi di perdita o di deterioramento di tali beni, nonché la responsabilità per i danni che potrebbero causare.

7. TRASPORTO, DOGANA, ASSICURAZIONE, ECC.

Tutte le operazioni di trasporto, di assicurazione, di dogana, di movimentazione e di consegna, sono a carico, a spese, e a rischio e pericolo dell’acquirente, al quale spetta la verifica delle spedizioni all’arrivo e esercitare, nel caso, i suoi ricorsi contro i trasportatori, anche se la spedizione è stata fatta franca. In caso di spedizione da parte del venditore, quest’ultima viene effettuata in base alle tariffe più ridotte, salvo espressa richiesta dell’acquirente e, in ogni caso, sotto la piena responsabilità di quest’ultimo.

8. GARANZIE

8.1 Difetti che danno diritto alla garanzia – Il venditore si impegna a rimediare a qualsiasi difetto di funzionamento derivante da un difetto nella progettazione, nelle materie o nell’esecuzione (compreso il montaggio se gli è affidata l’operazione) nei limiti delle disposizioni che seguono. L’obbligo del venditore non si applica in caso di difetti derivanti da materiali forniti dall’acquirente o da una progettazione imposta da quest’ultimo. Qualsiasi garanzia è altresì esclusa per incidenti dovuti a cadi fortuiti o di forza maggiore, nonché per le sostituzioni o le riparazioni che dovessero risultare dall’usura normale del materiale, da deterioramento o da incidenti dovuti alla negligenza, mancata sorveglianza o manutenzione ed uso difettoso di tale materiale.

8.2 – Durata e punto di partenza della garanzia – Questo impegno, salvo disposizioni particolari, si applica solo ai difetti che si saranno manifestati durante un periodo di due anni e/o 2000 ore, la prima delle condizioni raggiunte annullando l’altra (periodo di garanzia). In ogni caso, se il materiale viene utilizzato da più squadre, questo periodo viene obbligatoriamente dimezzato. Il periodo di garanzia decorre dal giorno della consegna ai sensi del precedente paragrafo 3. Se la spedizione è differita, il periodo di garanzia è prorogato della durata del ritardo. Tuttavia, se tale ritardo è dovuto ad una causa indipendente dalla volontà del venditore, la proroga non può superare nove mesi. I pezzi di ricambio o rifatti sono garantiti negli stessi termini, alle stesse condizioni del materiale originale e per un nuovo periodo uguale a quello definito nei paragrafi relativi alla durata della garanzia. Questa disposizione non si applica alle tre parti del materiale in cui il periodo di garanzia è prorogato soltanto di una durata uguale a quella durante la quale il materiale è stato immobilizzato.

8.3 – Obblighi dell’acquirente – Per poter beneficiare di tali disposizioni, l’acquirente deve avvertire il venditore, senza indugio e per iscritto, dei difetti che imputa al materiale e fornire ogni giustificazione in merito alla realtà di questi ultimi. Egli deve dare al venditore ogni agevolazione per procedere all’accertamento di tali difetti e per porvi rimedio; inoltre, egli deve astenersi, salvo accordo espresso del venditore, dall’effettuare egli stesso o far effettuare da un terzo il risarcimento.

8.4 – Modalità di esercizio della garanzia – Spetta al venditore così avvisato di porre rimedio al vizio e alle sue spese con la massima diligenza, riservandosi di modificare, se del caso, i dispositivi del materiale in modo da soddisfare i suoi obblighi. I lavori derivanti dall’obbligo di garanzia sono effettuati di norma nelle officine del venditore dopo che l’acquirente abbia restituito a quest’ultimo il materiale o i pezzi difettosi a fini di riparazione o di sostituzione. Tuttavia, qualora tenuto conto della natura del materiale, la riparazione debba aver luogo nella zona di installazione, il venditore si fa carico delle spese di manodopera corrispondenti a tale riparazione, ad esclusione del tempo trascorso in lavori preliminari o in operazioni di smontaggio e rimontaggio rese necessarie dalle condizioni di utilizzo o di installazione di tale materiale e concernenti elementi non compresi nella fornitura in questione. Il costo del trasporto del materiale o dei pezzi difettosi, nonché quello del ritorno del materiale o dei pezzi riparati o sostituiti sono a carico dell’acquirente, come pure in caso di riparazione nell’area di installazione, le spese di viaggio e di ritorno degli agenti del venditore. Le monete sostituite gratuitamente sono messe a disposizione del venditore e ridiventano di sua proprietà.

8.5 – Risarcimenti – Interessi – La responsabilità del venditore è strettamente limitata agli obblighi così definiti ed è espressamente convenuto che il venditore non sarà tenuto ad alcun risarcimento, anche per danni immateriali o indiretti quali, in particolare, il lucro cessante; perdita di uso o di reddito, reclamo dei terzi.

8.6 – Garanzie relative ai risultati industriali – Quando vengono fornite garanzie in merito ai risultati industriali o economici, le conseguenze di tale impegno sono oggetto di un accordo speciale tra le parti. Se questi risultati non vengono raggiunti, e in mancanza di penalità specificate, queste non potranno superare una somma totale pari al massimo al 5% del valore al netto delle imposte in officina o in negozio del materiale o della parte del materiale in questione.

9 – TRATTAMENTO DEGLI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI A FINE VITA

Come previsto dall’Articolo 9.2 della Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, recepita dall’Articolo 18 Decreto n. 2005-829 del 20 luglio 2005 relativo alla composizione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e all’eliminazione dei rifiuti prodotti da tali apparecchiature (JORF, 22 luglio 2005, pag.39), tale prodotto, se dotato di apparecchiature elettriche o elettroniche, non può in alcun caso essere trattato come un rifiuto di risparmio. Il cliente deve pertanto consegnarlo a un centro di raccolta dei rifiuti incaricato del riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’utilizzatore provvede allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle sue apparecchiature. Procedendo correttamente allo smaltimento di questi apparecchi, l’utilizzatore contribuisce in tal modo a prevenire qualsiasi conseguenza nociva per l’ambiente e la salute dell’uomo. Per l’eliminazione, rispettare le norme relative allo smaltimento dei rifiuti in vigore nel paese di impianto. Per ulteriori dettagli sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questi apparecchi, rivolgersi all’ufficio competente del comune di appartenenza o alla società di raccolta dei rifiuti.

10. CONTESTAZIONI

In mancanza di accordo amichevole, è espressamente convenuto che ogni controversia relativa al contratto sarà di competenza esclusiva del giudice nella cui giurisdizione è situato il domicilio del venditore, anche in caso di ricorso in garanzia o di pluralità di convenuti.

DÉCOUVREZ BAKUS EN ACTION


Questo si chiuderà in 0 secondi